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Il Giveaway nell’ordinamento giuridico italiano

di Maria Luisa D'Urso
Tempo di lettura: 3 minuti.

Il termine Giveaway significa letteralmente “dare via” ed indica la promessa di premio lanciata da individui o da brand allo scopo di raccogliere nuovi contatti. Come suggerito dall’etimologia, la pratica del Giveaway si è sviluppata negli Stati Uniti grazie all’opera degli youtuber ed influencer americani. Ormai loro sono soliti ricorrere a tale contest sui social network, non essendo vincolati dalle limitazioni che prevede il nostro ordinamento giuridico.  

Brand e Giveaway

Con il Giveaway, un brand (solitamente tramite i propri influencer) promette ed offre un premio (di norma un gadget) agli utenti iscritti  a fronte di semplici azioni. Tra queste, seguire la pagina social che promuove il Giveaway o mettere like al post e taggare i propri amici nei commenti.

In tal modo, l’azienda promotrice si assicura un aumento degli insights del singolo profilo social, creando interazione con likes e commenti ed incrementando altresì il numero dei followers

Il Giveaway, in sostanza, è una strategia di marketing finalizzata ad aumentare la platea dei digital consumers, rappresentando dunque un importante strumento per incrementare le vendite attraverso il web. 

 

Il Giveaway nell’ordinamento giuridico italiano

Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una disciplina ad hoc per i Giveaway ai quali, pertanto, si applica in via analogica il trattamento per i concorsi a premio previsto dal D.P.R. 430/2001 di cui al link https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-26;430!vig=.

Il D.P.R. 430/2001 dispone che, qualora un’azienda intenda bandire sulla propria pagina social un concorso a premi, deve comunicare la propria intenzione al MISE (Ministero Sviluppo Economico) almeno 15 giorni prima della data prevista per la sua pubblicizzazione del contest a mezzo social.

Il soggetto banditore deve, dunque, compilare un modulo predisposto dallo stesso MISE ed allegarvi il regolamento del concorso .In questo dovranno essere indicati :

  • i soggetti promotori
  • la durata del concorso
  • l’ambito territoriale
  • la modalità di svolgimento.
  • il valore dei premi messi in palio,
  • il termine della consegna
  •  i dati della Onlus alla quale saranno devoluti i premi non riscattati dai vincitori.
  •  ricevuta di versamento della cauzione richiesta in relazione ai premi messi in palio.

Gli adempimenti richiesti espressamente dal D.P.R. 430/2001 devono essere effettuati dinanzi ad un Notaio o ad un Funzionario della Camera di Commercio con notevole aggravio di costi ed allungamento delle tempistiche. E’ altresì previsto che il Notaio o il Funzionario della Camera di Commercio (a seconda della scelta) rediga un verbale con il quale viene garantita la correttezza dello sbvolgimento del Giveaway e la validità del processo di estrazione del vincitore. 

DOVE PUO’ ESSERE LANCIATO IL GIVEWAY?

Il Giveaway può essere lanciato esclusivamente all’interno del territorio della Stato italiano da imprese iscritte presso le competenti Camere di Commercio. Non potendo essere in alcun modo organizzato da influencers in possesso di partita IVA e non iscritti al Registro delle Imprese che dovranno limitarsi ad una sponsorizzazione del contest attraverso i propri canali social. 

ALTRI VINCOLI:

Ferma la disciplina generale di cui al citato D.P.R., la FAQ n. 7 del MISE (aggiornata al 13 febbraio 2020) aggiunge che, nel caso in cui il concorso a premi sia bandito su un social network avente un server allocato all’estero (es. Instagram, Facebook  e Youtube) il server e il concorso a premi devono essere associati. La FAQ 7 precisa altresì che il soggetto promotore presenti al MISE una perizia che contenga le generalità dell’esperto, del committente, la descrizione della specificità del concorso, l’estensione territoriale, i principi generali della meccanica di svolgimento e il luogo ove è situato il server utilizzato, prevedendo, inoltre, che il server usato per l’estrazione ed il riconoscimento del vincitore sia allocato in Italia.

Come si può ben immaginare, i vincoli posti al Giveaway dall’ordinamento giuridico italiano non ne consentono un’ampio utilizzo almeno per il momento. Il quadro non sembra migliorare neppure richiamando l’art. 6, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 430\2001, che esclude l’obbligo del rispetto dell’iter amministrativo succitato laddove i premi in palio abbiano minimo valore.

COSA DICE FAQ 10 MISE?

Come, infatti, chiarito dalla FAQ 10 MISE “ (…) in attesa che vengano definitivamente chiariti gli ambiti applicativi del concetto di esclusione dagli adempimenti amministrativi e da quelli fiscali su iniziative promozionali aventi le caratteristiche delle manifestazioni a premio rientranti nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera d), comma 1, dell’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, si rimanda nuovamente all’interpretazione fornita con circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, a firma del Ministro, che aveva rinviato all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077 nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari.” Il valore (presumibilmente  di 1 Euro) di cui discorre la FAQ 10 è tale da far sì che i Giveaway organizzati sui social non beneficino dell’esclusione dagli adempimenti amministrativi e fiscali previsti dal D.P.R. 430/2001.

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