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La normativa ecommerce da conoscere prima di aprire il tuo eshop

di Maria Luisa D'Urso
Tempo di lettura: 3 minuti.

Prima di aprire un e-commerce, è bene fare un rapido check delle normative in vigore per essere sicuri di operare nel rispetto della legge (la c.d. compliance). Di seguito, una mini-guida sulle normativa ecommerce che occorre conoscere per avviare o gestire al meglio l’attività di commercio online.

Le direttive europee

La Direttiva Ue 2000/31 si applica esclusivamente all’e-commerce B2B e a quello B2C ed afferisce non soltanto al commercio elettronico ma, più in generale, ai “servizi della società dell’informazione”, definiti come quei servizi “prestati dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”.

Dal 7 gennaio 2020, inoltre, è in vigore la Direttiva 2161/2019, meglio conosciuta come direttiva “Omnibus”, che modifica una serie di normative europee in materia di protezione dei consumatori. Le principali novità introdotte dalla Direttiva Omnibus attengono ad obblighi di tutela ulteriori del consumatore e alle sanzioni elevabili nei confronti del professionista. La Direttiva in questione, però, non è stata ancora recepita dall’ordinamento italiano che dovrà adeguarsi e introdurre le nuove misure a tutela del consumatore entro il 28 novembre 2021 (con entrata in vigore effettiva il 28 maggio 2022).

Normativa ecommerce italiana: il D. Lgs. 70/2003

In attuazione della Direttiva 2000/31 è stato emanato il D. Lgs. 70/2003 diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, fra i quali il commercio elettronico. Il Decreto italiano contiene norme a garanzia del contraente in modo che possa fondare le sue decisioni contrattuali su scelte consapevoli. Per gli aspetti contrattuali di maggior rilievo, comunque, si segnalano gli art. 12 e 13 che disciplinano rispettivamente le informazioni dirette alla conclusione del contratto e l’inoltro dell’ordine.

In particolare, si prevede che il prestatore di servizi della società dell’informazione ovvero il soggetto che fornisce un servizio deve, senza ritardo e per via telematica, notificare al destinatario di aver ricevuto l’ordine. La notifica deve anche contenere un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto nonché una serie di informazioni relative al bene o servizio, al prezzo, ai mezzi di pagamento, al recesso, costi di consegna e tributi applicabili.

La normativa ecommerce codicistica italiana 

Oltre che al D. Lgs. 70/2003, i contratti che concretizzano il commercio elettronico sono assoggettati alla disciplina generale contenuta negli artt. 1321-1469 del codice civile. Ciò significa che il perfezionamento del contratto on-line può inquadrarsi o come offerta al pubblico oppure come invito ad offrire secondo quanto previsto dall’art. 1336 c.c.

La differenza sta nel fatto che mentre l’offerta al pubblico è diretta ad un numero indefinito di soggetti e contiene una proposta con tutti gli elementi essenziali del contratto che si vuole concludere, l’invito ad offrire è rivolto a soggetti determinati e non prevede tutti gli estremi essenziali di cui sopra.

In caso di offerta al pubblico, la modalità più diffusa di conclusione del contratto telematico avviene tramite la selezione del “tasto negoziale virtuale”. Si tratta del cosiddetto “point and click” o “tap-touch” ovvero accettazione espressa dell’accordo nel suo complesso tramite il click del mouse sul tasto a ciò deputato.

Quando l’e-commerce è B2C alle normative citate deve aggiungersi il D. Lgs. 206/2005, meglio noto come codice del consumo. Il codice del consumo ribadisce i requisiti previsti dal D. Lgs. 70/203 ma introduce anche tutele ulteriori, prevedendo che prima dell’acquisto il professionista dia al consumatore le seguenti informazioni:

  1. tutte le informazioni relative all’impresa;
  2. la descrizione di tutte le caratteristiche del prodotto in vendita e l’indicazione delle istruzioni per l’utilizzo, se necessaria;
  3. l’indicazione analitica e chiara del prezzo, specificando totale, prezzo del bene, tasse e costi di consegna;
  4. le informazioni relative ai costi e ai tempi di consegna tenendo presente che la consegna deve avvenire comunque entro 30 giorni a meno che non sia l’acquirente stesso a concedere una proroga;
  5. l’informazione sul diritto del consumatore a recedere dal contratto entro 14 giorni. Termine che decorre dal momento del pagamento se oggetto dello scambio è un servizio di cui può essere fatto il download e dalla consegna del prodotto negli altri casi.

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